Codice di condotta per fornitori e prestatori di servizi di Bionorica
Noi, il Gruppo Bionorica (di seguito anche denominato Bionorica), crediamo nell’impegno sociale, nella conservazione dell’ambiente e delle nostre risorse naturali, e anche nel trattamento equo tra di noi come valori principali della nostra azienda. Per questo motivo, ci siamo impegnati con un ampio codice di condotta interno come colonna portante della dimensione etica di tutte le nostre azioni.
Tuttavia, crediamo fermamente che la nostra responsabilità non debba terminare con le nostre proprie azioni. Ci aspettiamo anche che i nostri fornitori e prestatori di servizi mostrino in ogni momento una condotta che sia in consonanza con i nostri alti standard etici. I rispettivi requisiti minimi sono regolati da questo codice di condotta.
I suoi principi di base aderiscono all’Iniziativa di conformità sociale d’impresa (BSCI), alle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (di seguito anche denominata OIL), alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, alle Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna, ai principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite e alle Linee Guida dell’OCSE per le imprese multinazionali.
1. Ambito di applicazione
Questo codice di condotta è una parte integrale degli accordi di contrattazione conclusi tra le imprese del Gruppo Bionorica e i fornitori/prestatori di servizi (di seguito anche denominati partner commerciali).
I partner commerciali assumono la responsabilità personale di adempiere ai principi descritti in questo codice di condotta. Garantiranno il rispetto sistematico dei principi descritti nel presente codice di condotta mediante l’implementazione di misure e processi debitamente stabiliti e documentati. In nessuna circostanza deve essere eluso il rispetto di questo codice di condotta mediante accordi sotto forma di contratti di lavoro o misure comparabili (per esempio, programmi educativi falsi).
Per quanto riguarda tutti e ciascuno dei terzi che i partner commerciali abbiano incaricato di prestare servizi a Bionorica, obbligheranno tali parti mediante contratto a rispettare le norme stabilite in questo codice di condotta e a garantire che siano rispettate nella misura adeguata.
Questo codice di condotta sarà disponibile gratuitamente per tutti i partner commerciali di Bionorica nella loro lingua nazionale o in inglese. Per coloro che non sanno leggere o quando sorgano barriere linguistiche, questo codice di condotta sarà spiegato verbalmente.
2. Rispetto della normativa applicabile
Entro i limiti delle attività che realizzano per Bionorica, i partner commerciali si impegnano a rispettare tutte le legislazioni e disposizioni nazionali e internazionali, le norme industriali minime, le convenzioni dell’OIL e delle Nazioni Unite e tutte le altre norme legali pertinenti (di seguito denominate collettivamente norme) applicabili nei rispettivi stabilimenti e/o nel luogo dove si presta il servizio o l’opera.
Nel caso in cui le circostanze siano regolate da diverse norme applicabili (per esempio, se le condizioni di lavoro sono soggette alle norme della convenzione dell’OIL e alle leggi del lavoro locali), si devono applicare le norme con requisiti più rigorosi.
In particolare, evidenziamo il rigoroso rispetto della legge sul salario minimo; questa è la base di qualsiasi collaborazione con il Gruppo Bionorica (vedi anche il paragrafo 10).
3. Lavoro minorile e occupazione degli adolescenti
Il Gruppo Bionorica non tollera il lavoro minorile, così come qualsiasi forma di sfruttamento di bambini e adolescenti. L’età minima per impiegare una persona non deve essere inferiore all’età in cui termina la frequenza obbligatoria della scuola. In nessuna circostanza si potrà impiegare persone minori di 15 anni. Devono rispettarsi le disposizioni della legislazione nazionale per la protezione dei bambini e degli adolescenti nel lavoro. Si applicano le disposizioni dell’OIL.
Deve essere garantito il rispetto del divieto del lavoro minorile e delle restrizioni applicabili al lavoro degli adolescenti. In particolare, gli adolescenti non possono essere sottoposti a situazioni pericolose, insicure o dannose per la salute. In caso di violazione di questo divieto, il partner commerciale rispettivo deve adottare immediatamente le misure correttive adeguate. Inoltre, il partner commerciale deve introdurre misure e processi per la riabilitazione e il supporto sociale dei bambini interessati, affinché possano diplomarsi in virtù della legislazione nazionale applicabile.
Il presente passaggio si basa sulle convenzioni 79, 138, 142 e 182 dell’OIL, nonché sulla raccomandazione 146 dell’OIL.
4. Discriminazione
Si proibisce qualsiasi forma di discriminazione in termini di pratiche di assunzione e condizioni di impiego. In particolare, si proibisce qualsiasi differenziazione, squalifica o favoritismo per motivi di razza; casta; colore della pelle; sesso; età; religione; opinioni politiche; appartenenza a un’organizzazione di dipendenti; disabilità fisica o intellettuale; origine etnica, nazionale o sociale; nazionalità; orientamento sessuale, o altre caratteristiche personali. Questo si applica indipendentemente dal fatto che la differenziazione, la squalifica o il favoritismo siano dettati o meno dal partner commerciale.
Il presente passaggio si basa sulle convenzioni 100, 111, 143, 158 e 159 dell’OIL.
5. Libertà sindacale e diritto alla contrattazione collettiva
I dipendenti devono essere protetti contro qualsiasi differenziazione basata sulla loro partecipazione alle iniziative lavorative dei dipendenti e diretta a limitare la loro libertà sindacale. Deve rispettarsi il diritto dei dipendenti a riunirsi; a fondare organizzazioni, unirsi ad esse o lasciarle; e a partecipare attivamente alle organizzazioni di loro scelta per sostenere e proteggere i loro interessi nel lavoro. L’esercizio dell’impiego non deve essere influenzato da tali azioni da parte dei dipendenti.
Se le norme legali nazionali restringono la loro libertà di associazione e il loro diritto alla negoziazione collettiva, come alternativa, si deve permettere ai dipendenti di unirsi con fini di negoziazione.
Il presente passaggio si basa sulle convenzioni 87, 98, 135 e 154 dell’OIL, nonché sulla raccomandazione 143 dell’OIL.
6. Lavoro forzato
Il Gruppo Bionorica non tollera nessuna forma di lavoro forzato o obbligatorio, servitù per debiti, servitù, peonaggio, schiavitù o qualsiasi forma simile di lavoro. Si rifiuterà qualsiasi forma di lavoro penitenziario. Nessuna persona lavoratrice può essere sottoposta direttamente o indirettamente a violenza o intimidazione come mezzo per obbligarla a lavorare. I lavoratori possono essere impiegati per realizzare un lavoro solo se si sono offerti volontariamente per il posto.
Il presente passaggio si basa sulle convenzioni 29 e 105 dell’OIL.
7. Misure disciplinari
Tutti i dipendenti devono essere trattati con dignità e rispetto. Le sanzioni, le multe e altre penalizzazioni o misure disciplinari possono essere applicate solo in conformità con le norme della legislazione nazionale e internazionale e in accordo con i diritti umani internazionalmente accettati.
Nessun dipendente può essere sottoposto a violenza, coercizione o molestia di carattere verbale, psicologico, fisico, sessuale o corporale.
8. Orario di lavoro
Le ore di lavoro devono rispettare la legge applicabile, le norme del settore o le convenzioni pertinenti dell’OIL, intendendosi che si applicano le norme più rigorose. Si applica il massimo di ore di lavoro settimanali in virtù della legislazione nazionale. Tuttavia, le ore di lavoro settimanali non possono superare regolarmente il punto di riferimento di 48 ore o 60 ore, incluse le ore straordinarie. Inoltre, si applicano le norme nazionali e internazionali pertinenti a determinati tipi di commercio e impiego, e nel caso di interruzioni gravi delle operazioni regolari. In particolare, si applicano le eccezioni stabilite dall’OIL.
Come minimo, i dipendenti hanno diritto a un giorno di riposo dopo sei giorni lavorativi consecutivi. Le ore straordinarie devono essere compensate separatamente, secondo le norme applicabili della legislazione nazionale. Le ore straordinarie devono essere volontarie.
Il presente passaggio si basa sulle convenzioni 1 e 14 dell'OIT.
9. Documentazione delle condizioni lavorative
I nostri partner commerciali si assicureranno che le condizioni lavorative dei loro dipendenti (per esempio, l’inizio e la durata dell’impiego, le ore di lavoro, il salario e le gratifiche) siano documentate per iscritto. Si deve documentare il nome, la data e il luogo di nascita del dipendente, così come il suo domicilio, quando sia possibile.
10. Pagamento
I nostri partner commerciali garantiranno che il salario dei loro dipendenti si adegui, come minimo, al salario minimo stabilito dalla legge o dalla consuetudine o dalla rispettiva negoziazione settoriale, intendendo che si applica lo standard più alto dei due. Il salario deve essere sufficiente per coprire le necessità di base dei dipendenti.
Sono proibite le deduzioni salariali illegali e ingiuste, in particolare le deduzioni sotto forma di misure disciplinari dirette o indirette. I pagamenti devono essere convenienti per il dipendente (per esempio, trasferimento bancario, contanti o sotto forma di assegno di pagamento). I dipendenti devono essere informati in dettaglio, in forma regolare e in maniera che possano comprendere, degli elementi del loro salario.I nostri partner commerciali garantiranno che il salario dei loro dipendenti si adegui, come minimo, al salario minimo stabilito dalla legge o dalla consuetudine o dalla rispettiva negoziazione settoriale, intendendo che si applica lo standard più alto dei due. Il salario deve essere sufficiente per coprire le necessità di base dei dipendenti.
Sono proibite le deduzioni salariali illegali e ingiuste, in particolare le deduzioni sotto forma di misure disciplinari dirette o indirette. I pagamenti devono essere convenienti per il dipendente (per esempio, trasferimento bancario, contanti o sotto forma di assegno di pagamento). I dipendenti devono essere informati in dettaglio, in forma regolare e in maniera che possano comprendere, degli elementi del loro salario.Il presente passaggio si basa sulle convenzioni
Questo passaggio segue la convenzione 26 e 131 dell’OIL.
11. Salute e sicurezza
I nostri partner commerciali sono responsabili di un ambiente di lavoro sicuro e salutare.
Dovranno introdurre le misure necessarie per la prevenzione degli incidenti lavorativi e dei danni alla salute relazionati con l’attività lavorativa. In questo senso, i nostri partner commerciali dovranno introdurre sistemi per identificare ed evitare possibili pericoli per la salute e la sicurezza dei loro dipendenti, così come per reagire adeguatamente davanti a tali problemi. Inoltre, i nostri partner commerciali garantiranno che i loro dipendenti ricevano istruzioni periodiche sulle norme applicabili di protezione della salute e sicurezza nel lavoro.
I nostri partner commerciali dovranno permettere l’accesso dei loro dipendenti a servizi igienici puliti e ad acqua potabile in quantità sufficienti. Se esiste spazio disponibile per dormire, questo deve essere anche pulito e protetto e rispettare i requisiti preliminari di base.
il presente passaggio segue la convenzione 155 dell’OIL.
12. Legislazione sulla protezione ambientale
La protezione della natura e dell’ambiente è un aspetto integrale e centrale della pratica imprenditoriale del Gruppo Bionorica.
I nostri partner commerciali devono rispettare le norme di protezione ambientale applicabili. Si aspetta che lavorino costantemente per evitare e ridurre l’inquinamento. Devono rispettarsi i processi e le norme applicabili sulle emissioni, trattamento delle acque reflue, e trattamento ed eliminazione dei rifiuti, prodotti chimici e altre sostanze pericolose. Proteggere e preservare le risorse naturali è una priorità specifica. Deve sostenersi la produzione rispettosa con l’ambiente e la società.
13. Prevenzione della corruzione
Bionorica non tollera nessuna forma di corruzione. Questo si applica senza restrizioni quando si tratta di funzionari pubblici, membri della professione medica e anche persone del settore privato. I partner commerciali e i loro dipendenti devono, in ogni momento e non solo nell’ambito del loro lavoro in nome di Bionorica, comportarsi in modo che non dia luogo a dipendenza, obbligo o influenza personale. Nella misura in cui i regali siano una pratica comune e un segno di cortesia in un determinato paese, bisogna anche garantire che si rispettino tutte le norme locali applicabili, evitando allo stesso tempo qualsiasi dipendenza inappropriata.
Per quanto riguarda le aree commerciali soggette a rischi (per esempio, acquisti e vendite), i nostri partner commerciali si impegnano a implementare le misure adeguate per prevenire e/o scoprire qualsiasi tipo di corruzione. L’informazione su possibili condotte corruttive deve essere comunicata al Gruppo Bionorica (la persona di contatto è il direttore di conformità; vedi il paragrafo 17). Nel caso in cui si associ qualche comportamento corruttivo con il lavoro o il servizio che sarà fornito a Bionorica, i fatti sottostanti devono essere denunciati a Bionorica.
14. Pianificazione delle interruzioni del lavoro
I nostri partner commerciali prenderanno misure di contingenza basate sul rischio davanti alla possibilità che si producano interruzioni nelle loro operazioni (per esempio, blocchi di server o computer). Per proteggersi contro scenari con alta probabilità di accadimento e/o con un potenziale di danno particolarmente alto, i nostri partner commerciali elaboreranno piani per proteggere i loro dipendenti e l’ambiente nel miglior modo possibile contro gli effetti di qualsiasi catastrofe che accada nei dintorni della loro impresa.
15. Controllo del rispetto di questo codice di condotta
I nostri partner commerciali si impegnano a fornire a Bionorica, previa richiesta, una prova adeguata del loro rispetto dei principi descritti in questo codice di condotta (per esempio, mediante la presentazione dei documenti corrispondenti).
Allo stesso modo, i nostri partner commerciali concederanno a Bionorica, o a un terzo autorizzato dalla stessa, la possibilità di verificare il loro rispetto dei requisiti descritti, se necessario mediante la realizzazione di un’audit negli stabilimenti in questione o nel luogo di esecuzione concordato.
16. Sanzioni e misure correttive
Nel caso in cui si determini il mancato rispetto dei requisiti, il partner commerciale si impegnerà personalmente a implementare misure correttive entro un termine appropriato, a proprie spese e in consultazione con Bionorica. Il termine adeguato per le misure correttive dipenderà in gran misura dalla gravità dell’infrazione e dai rischi risultanti che si presentino per le persone e l’ambiente.
Il diritto del Gruppo Bionorica di terminare una relazione con un partner commerciale non è limitato dal paragrafo anteriore. Questo si applica se l’infrazione è stata commessa da un partner commerciale diretto o dal suo cessionario.
17. Reclami
I reclami e l’informazione sulle infrazioni a questo codice di condotta possono essere comunicati a Bionorica in qualsiasi momento. La persona di contatto è:
Bionorica SE
Markus Endres
Avvocato (consulente legale)
Capo dell’ufficio di conformità
Kerschensteinerstr. 11-15
92318 Neumarkt
Germania
Tel.: +49 (0)9181 / 231- 7462
Fax: +49 (0)9181 / 231- 67462
E-mail: markus.endres@bionorica.de
Sebbene, ogni volta che sia possibile, preferiamo una forma di comunicazione aperta per poter formulare domande di seguito, naturalmente è anche possibile fornire informazione in forma anonima.
I partner commerciali garantiranno che non si prenderanno misure dannose né disciplinari contro gli autori dei reclami, dell’informazione e dei messaggi.
